Settore: Nuove regole sugli imballaggi con obblighi scaglionati
In breve
La nuova ordinanza svizzera sugli imballaggi entra in vigore il 1° gennaio 2027 e riguarda in linea di principio tutti i materiali. Dal 2028 la tassa di smaltimento anticipata si estende agli imballaggi alimentari e cosmetici in vetro. Seguono requisiti di progettazione nel 2030, poi il ritiro sussidiario e le dichiarazioni dei produttori nel 2031.
Cosa significa per i fornitori
- Inserire nei calcoli dei costi la tassa di smaltimento anticipata sugli imballaggi alimentari e cosmetici in vetro dal 2028.
- Rivedere gli imballaggi per il 2030: ridurre al minimo volume e peso, favorire il riciclaggio, massimizzare il contenuto riciclato ed escludere le sostanze estremamente preoccupanti, ove tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile.
- Preparare il ritiro e il riciclaggio degli imballaggi monouso in plastica e dei cartoni per bevande dal 2031, direttamente o tramite un’organizzazione di settore.
- I produttori devono predisporre le dichiarazioni delle quantità per materiale dal 2031. Gli obblighi di dichiarazione e ritiro sussidiario si applicano solo se vengono superate entrambe le soglie, pari a 1 milione di CHF di fatturato e 500 kg di imballaggi immessi sul mercato, per due esercizi consecutivi.
Dati chiave
| Insegna | Settore |
|---|---|
| Annunciato il | |
| Categorie | Imballaggi |
| In vigore dal | 1° gennaio 2027 |
| Fonte | handelsverband.swiss |